Art. 7.
(Fondo per le attività occupazionali e educative a favore dei soggetti disabili in situazione di gravità).

      1. Nel bilancio di previsione di ogni provincia è istituito il fondo per le attività occupazionali ed educative a favore dei soggetti disabili in situazione di gravità, di seguito denominato «fondo».
      2. Il fondo è amministrato da un comitato composto da: l'assessore provinciale competente per i servizi sociali o da un suo delegato, un membro, designato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, facente parte del servizio sociale, due membri delle associazioni di categoria rappresentanti i disabili ed iscritte all'albo regionale. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta provinciale e resta in carica due anni.
      3. Il fondo eroga contributi ai comuni per la ristrutturazione, la riqualificazione e la costruzione dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni a favore dei soggetti disabili in situazione di gravità nella misura del 50 per cento degli interventi previsti.
      4. Al fondo sono destinate le risorse derivanti dal contributo a carico del bilancio

 

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dello Stato determinato annualmente con la legge finanziaria.